AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
In questa sezione saranno pubblicati, raggruppati secondo le indicazioni di legge, documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione dell’amministrazione, le sue attività e le relative modalità di realizzazione. ( Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 – Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni – pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 80 in data 05/04/2013 – in vigore dal 20/04/2013).
Non applicabile
Non applicabile
Non applicabile
+ Bilancio Sociale Generazioni Fa 2024 (PDF)
+ Bilancio Generazioni FA 2024 (PDF)
+ Bilancio Sociale Generazioni Fa 2023 (PDF)
+ Bilancio Generazioni FA 2023 (PDF)
+ Bilancio Sociale Generazioni Fa 2022 (PDF)
+ Bilancio Generazioni FA 2022 (PDF)
+ Bilancio Sociale Generazioni Fa 2021 (PDF)
+ Bilancio Generazioni FA 2021 (PDF)
+ Bilancio Sociale Generazioni Fa 2020 (PDF)
+ Bilancio Generazioni Fa 2020 (PDF)
+ Bilancio Generazioni Fa 2019 (PDF)
+ Bilancio Generazioni Fa 2018 (PDF)
+ Bilancio Generazioni Fa (ex famille) 2017 (PDF)
Nessuna richiesta pervenuta
Attualmente non previste
+ Regolamento Accesso Civico (PDF)
+ Modulo per la presentazione di istanza di accesso civico al titolare del potere sostitutivo Generazioni FA (DOC)
+ Modulo per la presentazione di istanza di accesso civico generalizzato Generazioni FA (DOC)
+ Modulo per la presentazione di istanza di accesso civico semplice Generazioni FA (DOC)
+ Registro Accesso Civico Generalizzato 2022 (PDF)
+ Registro Accesso Civico Generalizzato 2021 (PDF)
+ Ricevuta ANAC 2025 (PDF)
+ Griglia rilevazione ANAC 2025 (PDF)
+ ODV audit 2025 (PDF)
+ Attestazione Anac 2025 (PDF)
+ Attestazione Anac 2024 (PDF)
+ Attestazione 2023 (PDF)
+ Nomina ODV Davide Locastro (PDF)
+ Griglia Anac 2022 (PDF)
+ Attestazione ODV (PDF)
+ Allegato 2.4 alla delibera ANAC n. 294/2021 (PDF)
Segnalazioni ai sensi del D.Lgs. 231/01
La disciplina del c.d. ”Whistleblowing”, prevista dal nostro ordinamento con la finalità di contrastare eventuali fenomeni corruttivi che possono avvenire nel contesto lavorativo, prevede una specifica tutela per il soggetto che voglia segnalare un illecito, in modo che lo stesso possa agire senza il timore di subire ritorsioni.
Autorizzato a gestire le segnalazioni è il responsabile Privacy della Cooperativa, Dott. Davide Locastro.
Chi può effettuare la segnalazione?
La segnalazione può essere effettuata dalla persona fisica che abbia acquisito le informazioni sulla violazione nell’ambito del proprio contesto lavorativo, intendendo con questo le attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte da:
- dipendenti di GENERAZIONI FA;
- lavoratori autonomi che prestano la propria attività a favore di GENERAZIONI FA;
- dipendenti e collaboratori di soggetti a cui è affidata da GENERAZIONI FA la realizzazione di opere (in partnership o con contratto di fornitura) o la fornitura di beni e servizi;
- liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività a favore di GENERAZIONI FA;
- volontari e tirocinanti, retribuiti e non, che prestano la propria attività a favore di GENERAZIONI FA;
- rappresentanti dei soci, amministratori, direttori, componenti del collegio sindacale.
Può effettuare la segnalazione anche il soggetto che acquisisca le informazioni sulla violazione nell’ambito del processo di selezione o in altre fasi precontrattuali, durante il periodo di prova o successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.
Per “segnalante” si intende la persona fisica che effettua la segnalazione di una violazione, ovvero di comportamenti, atti od omissioni che ledono l’integrità di GENERAZIONI FA, quali:
- gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- le condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 e/o le violazioni del modello organizzativo adottato da GENERAZIONI FA.
Ai sensi dell’art. 3 del Decreto Legislativo n. 24/2023, il soggetto che intenda effettuare una segnalazione, può farlo utilizzando l’apposita piattaforma adottata da GENERAZIONI FA, che è conforme con quanto stabilito dalla normativa vigente e dalle Linee Guida dell’A.N.AC. in materia.
Le segnalazioni, tutelate dal suddetto decreto, non possono riguardare contestazioni, rivendicazioni o richieste connesse ad un interesse di carattere personale, che attengono esclusivamente ai rapporti individuali di lavoro.
Modalità di esercizio della segnalazione di violazioni
La segnalazione di violazioni in forma scritta, può essere effettuata utilizzando l’apposita piattaforma informatica resa accessibile all’apposito link “segnalazioni.
La piattaforma garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione, secondo misure tecniche ed organizzative conformi al Regolamento UE n. 679/2016 (“GDPR”) sulla protezione dei dati personali.
Le segnalazioni sono dirette ai responsabili, i quali sono competenti a conoscere le violazioni segnalate anche al fine di predisporre eventuali azioni volte a rafforzare le misure di prevenzione degli eventi di corruzione. La piattaforma consente in particolare al responsabile Privacy di interloquire con il soggetto segnalante e di rendicontare lo stato di avanzamento dell’istruttoria (se avviata), nel rispetto di quanto indicato dalle Linee guida A.N.AC. in materia e della normativa vigente.
A completamento della piattaforma informatica, GENERAZIONI FA ha adottato una procedura interna in conformità alla normativa vigente, con cui intende assicurare che:
- l’identità del segnalante (whistleblower) sia mantenuta riservata in ogni fase di gestione della segnalazione, in modo che lo stesso non possa subire alcuna discriminazione o pressione, diretta o indiretta;
- il contenuto della segnalazione e la relativa documentazione sia mantenuta riservata in ogni fase di gestione della segnalazione;
- l’identità del segnalante non possa essere rivelata (nel caso di avvio di un procedimento disciplinare in cui l’identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell’incolpato, il segnalante potrà decidere se dare o meno il proprio consenso alla rivelazione della sua identità affinché la sua segnalazione sia utilizzabile ai fini del procedimento);
- la segnalazione sia sottratta al diritto di accesso ai dati di cui alla L.241/1990 (art. 22 e seguenti), nonché all’accesso civico generalizzato di cui all’articolo 5 comma 2 del d.lgs. 33/2013: non può essere, pertanto, oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di eventuali richiedenti. I diritti di cui dagli articoli da 15 a 22 del GDPR possono essere esercitati nei limiti di cui all’articolo 2 undecies del d.lgs. 196/2003.
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